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Movida: divieto di vendita e asporto di bevande in contenitori di vetro fino al 30 settembre

Movida

Data :

8 giugno 2026

Categorie:
Sindaco
Movida: divieto di vendita e asporto di bevande in contenitori di vetro fino al 30 settembre
Municipium

Descrizione

Sarà in vigore fino al prossimo 30 settembre il divieto di vendita e asporto di bevande in contenitori di vetro dalle 22 alle 6 del giorno successivo.

La nuova ordinanza prevede il divieto di vendita per asporto in contenitori di vetro e il divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche in qualsiasi tipo di contenitore da parte di esercizi commerciali, circoli privati, laboratori artigianali, esercizi di somministrazione alimenti e bevande in genere, discoteche e attività similari nonché tramite distributori dalle 22 alle 6 del giorno successivo.

Le disposizioni riguardano l’area del centro storico di Carrara delimitata da: via Don Minzoni, via Erevan, via Codena, via Dell’Amico, via Tacca, via Fontana, piazza Sacco e Vanzetti, via Monterosso, via del Cavatore, via Conti, via Colonnata, via Carriona, salita San Rocco, viale Potrignano, via Apuana, via Carriona, via del Commercio, via Dickens, via Elisa, via San Martino, corso Rosselli fino a viale XX Settembre, via Roma.

Ad Avenza la zona delimitata da: via Petacchi, viale XX Settembre tra via Petacchi e via Covetta, via Covetta tra viale XX Settembre tratto compreso tra via Petacchi e via Covetta, via Covetta tratto compreso tra viale XX Settembre e via Carriona e via Carriona tra via Covetta e il sottopasso ferroviario. 

A Marina l’area delimitata da: via Covetta, via Pucciarelli, viale Zaccagna, viale delle Pinete fino al confine con Massa, viale da Verrazzano, viale Colombo, via Rinchiosa, largo Marinai d’Italia, viale Vespucci compresa la zona degli stabilimenti balneari, via Fabbricotti fino al confine con Sarzana, via Comano, via Bassagrande, via del Parmignola, via Ca’ Marchetti, via Pontremoli, viale Galilei.

È stata prorogata inoltre fino a giovedì 11 giugno, compreso,, e all’interno degli stessi perimetri l’ordinanza che fissa all’una la chiusura dei locali. Resta la tolleranza di trenta minuti per lo sgombero dal suolo pubblico di sedie e tavoli per impedire lo stazionamento delle persone negli spazi occupati dai dehors. 

Inoltre, per i locali di pubblico spettacolo in possesso della licenza di agibilità l’orario di esercizio è quello previsto dall’autorizzazione stessa, ovvero è consentita la somministrazione di alimenti e bevande fino all’1,30, con divieto di somministrazione di alimenti e bevande dopo l’1,30 e fino alle 5 del giorno successivo. Dall’1 all’ 01,30 la somministrazione di alimenti e bevande dovrà essere effettuata esclusivamente all’interno del locale. Resta l’obbligo entro l’ 1,30 di provvedere alla rimozione di tavoli e sedie dalle loro pertinenze esterne, compresi i dehors aperti o alla messa in sicurezza, con idonee modalità.Signature Logo

Scarica le ordinanze

Ultimo aggiornamento: 8 giugno 2026, 17:49

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