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Movida: una nuova ordinanza per gli orari di apertura dei locali fino al 9 luglio 2026. Novità per i locali di pubblico spettacolo

Movida

Data :

1 luglio 2026

Categorie:
Sindaco
Movida: una nuova ordinanza per  gli orari di apertura dei locali fino al 9 luglio 2026. Novità per i locali di pubblico spettacolo
Municipium

Descrizione

La nuova ordinanza firmata dalla sindaca Serena Arrighi, valida fino a giovedì 9 luglio, non modifica gli orari minimi e massimi di apertura e chiusura delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande: tutte le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, i circoli privati, gli esercizi artigianali di preparazione alimentare con annesso punto vendita, come, gelaterie, yogurterie, pasticcerie, pizzeria da taglio e asporto, possono continuare a restare aperti dalle 5 all’01,30 del giorno successivo.

Entro le 2 gli esercenti dovranno provvedere alla rimozione di tavole e sedie dalle loro pertinenze esterne, compresi i dehors aperti o, se la loro completa rimozione non sia fattibile, dovranno provvedere all’accatastamento e alla messa in sicurezza, con idonee modalità, degli arredi, affinché non possano essere usati per lo stazionamento oltre l’orario di chiusura.

 

Per gli esercizi di vicinato e media struttura di vendita l’orario di apertura è previsto sempre  dalle 7 alle 21.  

La nuova ordinanza modifica invece gli orari per i locali di pubblico spettacolo in possesso della licenza di agibilità per i quali l’orario di esercizio è quello previsto dall’autorizzazione stessa: fino al 9 luglio 2026 è consentita la somministrazione di alimenti e bevande fino alle 3.30, con divieto di somministrazione di alimenti e bevande dopo le 3.30 e fino alle 5 del giorno successivo. Dall’1.30 alle 3.30 la somministrazione di alimenti e bevande dovrà essere effettuata esclusivamente all’interno del locale, con divieto di vendita per asporto. Resta l’obbligo entro le 2 di provvedere alla rimozione di tavoli e sedie dalle loro pertinenze esterne, compresi i dehors aperti, o alla messa in sicurezza con idonee modalità.

Le disposizioni riguardano l’area del centro storico di Carrara delimitata da: via Don Minzoni, via Erevan, via Codena, via Dell’Amico, via Tacca, via Fontana, piazza Sacco e Vanzetti, via Monterosso, via del Cavatore, via Conti, via Colonnata, via Carriona, salita San Rocco, viale Potrignano, via Apuana, via Carriona, via del Commercio, via Dickens, via Elisa, via San Martino, corso Rosselli fino a viale XX Settembre, via Roma.

Ad Avenza la zona delimitata da: via Petacchi, viale XX Settembre tra via Petacchi e via Covetta, via Covetta tra viale XX Settembre tratto compreso tra via Petacchi e via Covetta, via Covetta tratto compreso tra viale XX Settembre e via Carriona e via Carriona tra via Covetta e il sottopasso ferroviario. 

A Marina l’area delimitata da: via Covetta, via Pucciarelli, viale Zaccagna, viale delle Pinete fino al confine con Massa, viale da Verrazzano, viale Colombo, via Rinchiosa, largo Marinai d’Italia, viale Vespucci compresa la zona degli stabilimenti balneari, via Fabbricotti fino al confine con Sarzana, via Comano, via Bassagrande, via del Parmignola, via Ca’ Marchetti, via Pontremoli, viale Galilei.

 

Ultimo aggiornamento: 1 luglio 2026, 11:34

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